FAQDomande & Risposte

Cercare la domanda tra quelle presenti
Cercare la domanda tra quelle seguenti prima di inviarne una nuova tramite il form.
Leggere la risposta
Non soffermarsi superficialmente alla lettura. Gli argomenti possono essere tecnici quindi meglio leggere attentamente l’intera risposta.
Invio di una nuova domanda
Nel caso in cui la tua domanda non sia presente tra quelle di seguito elencate, inviala tramite il form in basso. La inseriremo e risponderemo alla tua email.

CATEGORIA: OBBLIGO VACCINALE – SANITARI – INSEGNANTI FORZE DELL’ORDINE

Occorre anzitutto verificare se il vostro contratto di lavoro prevede qualcosa al riguardo.

In linea generale in ambito privato è ben possibile esercitare un altro lavoro. Il datore di lavoro potrebbe sollevare obiezioni solo nel caso in cui vi fossero incompatibilità con il primo lavoro oppure il rischio di praticare concorrenza sleale. Si ricorda che il lavoratore che contempli di accettare una seconda occupazione ha comunque un obbligo di disponibilità verso il primo datore. Il rapporto di lavoro, infatti, rimane in essere anche se sospeso e per tale motivo il lavoratore che intenda intraprendere una seconda occupazione dovrà preventivamente comunicarlo al datore con cui ha in essere il primo rapporto.

In ambito pubblico la regola generale è che il dipendente non può avere un secondo lavoro. Il rapporto di pubblico impiego è infatti connotato dal requisito dell’esclusività ed occorre una specifica autorizzazione della PA per poter esercitare un secondo lavoro.

Occorre anzitutto verificare se il vostro contratto di lavoro prevede qualcosa al riguardo.

In linea generale in ambito privato è ben possibile esercitare un altro lavoro. Il datore di lavoro potrebbe sollevare obiezioni solo nel caso in cui vi fossero incompatibilità con il primo lavoro oppure il rischio di praticare concorrenza sleale. Si ricorda che il lavoratore che contempli di accettare una seconda occupazione ha comunque un obbligo di disponibilità verso il primo datore. Il rapporto di lavoro, infatti, rimane in essere anche se sospeso e per tale motivo il lavoratore che intenda intraprendere una seconda occupazione dovrà preventivamente comunicarlo al datore con cui ha in essere il primo rapporto.

In ambito pubblico la regola generale è che il dipendente non può avere un secondo lavoro. Il rapporto di pubblico impiego è infatti connotato dal requisito dell’esclusività ed occorre una specifica autorizzazione della PA per poter esercitare un secondo lavoro.

Durante il periodo di congedo straordinario non può essere accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ciò poiché, secondo il dettato normativo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale esclusivamente per lo svolgimento delle attività lavorative, mentre nel periodo in cui si è congedati alcuna attività lavorativa viene espletata.

Durante il periodo di malattia non può essere avviata la procedura di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale. Una mail di posta ordinaria, inoltre, non è idonea a produrre effetti legali di notificazione.

A norma di legge la vaccinazione deve eseguirsi nel termine massimo di venti giorni dalla ricezione dell’invito di cui all’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021. Nel suo caso, pertanto, potrà intervenire una sospensione.

L’art. 9-novies del d.l. n. 52/2021 non contempla l’ipotesi di allontanamento. Viene anzi disposta la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. Nel caso veniste allontanati, pertanto, ciò sarà fatto in forza di autorità e non in forza di legge.

Se non ha la possibilità di ottenere un certificato di esonero verrà sospeso. Un’impugnazione giudiziale del provvedimento di sospensione può essere una soluzione praticabile.

Il termine di venti giorni inizia a decorrere dalla ricezione del formale invito a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa oppure ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione.

La norma prevede un termine massimo per l’espletamento dell’obbligo vaccinale. In assenza di future proroghe, pertanto, è lecito presupporre che si possa legittimamente rientrare a lavoro.

La circolare da Lei richiamata omette di dare risposte in merito a diversi quesiti. Nel caso concreto, trattandosi di un soggetto esentato per legge dalla vaccinazione ed in possesso di green pass da tampone negativo, la motivazione addotta dal Ministero, e cioè prevenire la diffusione del contagio, non ha un supporto logico.

Durante il periodo di malattia non può essere accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ciò poiché, secondo il dettato normativo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale esclusivamente per lo svolgimento delle attività lavorative, mentre nel periodo in cui si è in malattia alcuna attività lavorativa viene espletata.

La comunicazione deve essere consegnata a mezzo posta raccomandata, a mezzo PEC o consegnata brevi manu. La posta ordinaria non ha effetti legali ai fini della notificazione.

L’aspettativa, sia essa retribuita o meno, è la possibilità concessa al lavoratore di astenersi dal servizio. Durante il periodo di aspettativa non può essere accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ciò poiché, secondo il dettato normativo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale esclusivamente per lo svolgimento delle attività lavorative, mentre nel periodo in cui si è in aspettativa alcuna attività lavorativa viene espletata.

Scaduto il termine di venti giorni successivi alla notifica del formale invito di cui all’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, viene accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che comporta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Durante il periodo di malattia non può essere accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ciò poiché, secondo il dettato normativo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale esclusivamente per lo svolgimento delle attività lavorative, mentre nel periodo in cui si è in malattia alcuna attività lavorativa viene espletata.

Ignorare non ha senso. Una volta che la notifica si perfeziona, infatti, la procedura andrà comunque avanti.

CATEGORIA: SOSPESI

Il suo certificato è perfettamente valido infatti la Circolare del Ministero della salute del 25 settembre 2021 ha stabilito che:

facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e prot. n° 35444-05/08/2021-

DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).

Inoltre non è stato normata la necessità che il certificato sia munito di Qr-code. E’ valido il certificato cartaceo.

Impugnare la sospensione. Per inquadrare la competenza bisogna conoscere il tipo di lavoro svolto.

due sono le strade, o ricorso al giudice del lavoro con termini molto elastici, oppure al TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione

Dipende dal rapporto di lavoro e la sua scadenza.

Può subito impugnare il provvedimento con lettera raccomandata o pec. E’ importante impugnare sempre e prima possibile (entro 5 giorni per essere sicuri in ogni caso) il provvedimento sanzionatorio. Una lettera semplice ed efficace: Con la presente impugno il vostro provvedimento di …………….. del  ……….. perchè illegittimo e contrario alle norme stabilite nel contratto di lavoro.

Se sospeso non maturano né straordinari né ferie.

Nelle more si può svolgere un’altra attività, in regola.

SI  — DOVETE  SPECIFICARE LA ZONA E LA MATERIA (CIVILE – PENALE – AMMINISTRATIVA).

SI ANCHE SE LA CIRCOLARE 184 DELLA FNOMCEO OMETTE DI DIRLO.  COMICOST HA FATTO UNA DIFFIDA ALLA FNOMCEO E C’E’ LA POSSIBILITA’ PER CHI SI E’ ASTENUTO DALL’ESERCIZIO AGILE, DI CHIEDERE I DANNI.

RISPONDA CHE E’ IN PENSIONE – SE LO HA GIA’ FATTO IGNORI IL RESTO DELLE COMUNICAZIONI.

NO, NON PUO’ AUTOCERDIFICARE AI SENSI DELLA DPR 445/2000 MA PUO’ DICHIARARE CHE NON ESERCITA E DIFFIDARE A LASCIARLA IN PACE- LA EVENTUALE REITERAZIONE DELLE RICHIESTE E DIFFIDE A VACCINARSI POSSONE ESSERE CONSIDERATE SOTTO IL PROFILO PENALE ED INTEGRANO IL REATO DI MOLESTIE.

NO, L’AZIENDA LA PUO’ SOSPENDERE SINO AL TERMINE DEL 31.12.2021 STABILITO SINO AD OGGI DAL DL44/21 – IL POSTO DI LAVORO RIMANE COMUNQUE SALVO.

CATEGORIA: FREE PASS

L’ autocertificazione ha pieno valore legale, non sostituisce il contenuto del green pass, ma permette di rivendicare  il pieno possesso dei diritti civili e politici che non possono essere scalfiti da norme come quelle relative all’ istituzione del green pass.

 

La legge sul green pass  è in contrasto con le norme europee, precisamente

il  considerando 36 del Regolamento europeo 953/2021,  crea una netta discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati.  deve essere disapplicato dalla Pubblica Amministrazione e dal Giudice Ordinario.

La normativa green pass è parimenti in contrasto con la nostra Carta Costituzionale.

Anche il privato cittadino a fronte della sentenza della Corte Costituzionale 389/89  può disapplicare le leggi che impongono il green pass.

Abbiamo recentemente pubblicato un lettera di Invito e diffida al datore di lavoro, che può essere usata anche per tutti i controllori, con la quale si invita alla disapplicazione.

L’ autocertificazione va notificata via pec con copia documento d’ identità oppure consegnata a mani oppure recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’ autocertificazione deve essere protocollata.

Deve chiamare le Forze dell’ Ordine.

I Carabinieri possono non verbalizzare immediatamente. In questo caso  dovrà recarsi in Stazione e chiedere copia del verbale.

L’ autenticazione della firma è a discrezione del soggetto.

L’ autentica non è necessaria. Non incorre in nessuna sanzione.

Denuncia per omissione di atti d’ ufficio. L’autenticazione è un atto dovuto, anche se noi sconsigliamo di fare inutili battaglie e litigi per una autentica che non è indispensabile. Da solo più solennità alla forma.

No. L’autocertificazione riafferma il pieno godimento dei diritti civili e politici e la non adesione alla normativa green pass in quanto  fonte di discriminazione e contraria al Regolamento Europeo n.953/2021 ed alla nostra Carta Costituzionale art 3.

Nell’autocertificazione non si deve, assolutamente, indicare il proprio stato di salute o il quadro clinico. Tali certificazioni sono fattibili solo da medici qualificati.

L’autocertificazione ha pieno valore legale in quanto riafferma diritti inviolabili e costituzionalmente tutelati dalla nostra Carta Costituzionale.

L’autocertificazione sostituisce il green pass solo ed in quanto afferma diritti del cittadino che neanche la legge sul green pass può inibire.

Il cosiddetto Free pass può non essere accettato e quindi si può essere registrati come assenti ingiustificati ed a seconda delle situazioni essere sospesi immediatamente oppure dopo 5 accessi senza green pass. L’importante, in caso di rifiuto è rivendicare il proprio diritto al lavoro e denunciare tale violazione all’autorità giudiziaria (aburo di potere, violenza privata, discriminazione razziale)

L’ autocertificazione è pienamente valida ma non sostituisce tecnicamente il green pass, lo bypassa

(vedi risposte precedenti).

Il controllore può farvi scendere alla prima stazione, solo con l’ausilio delle forze dell’ordine, le qiuali però commettono un abuso, perchè agiscono in forza non di un ordine della magistraura ma di autorità propria, che è illegittima.

No.  Potete farlo dopo, ma dovete essere muniti di prova. Si può utilizzare registrazione vocale con telefonino e testimoni.

CATEGORIA: LUOGHI DI LAVORO

L’ autocertificazione non va necessariamente  registrata. Consigliamo  di avere due copie originali e tenerne una sempre con sé.

L’ autocertificazione può essere utilizzata per qualsiasi tipo di rapporto lavorativo, e anche non lavorativo.  Ma è estremamente importante che si capisca quale sia la sua vera funzione. Non è un mezzo assoluto ma uno strumento.

Il contratto di lavoro non può essere rescisso. La sanzione verrà irrogata solo se a seguito di controllo non si sia in possesso del green pass. In tal caso basterà fare uno scritto difensivo al Prefetto.

Certamente però può incorrere in sanzioni in caso di controllo. In caso di sanzione si fa uno scritto difensivo al Prefetto. Raramente il Prefetto si esprime. Quindi si consiglia vivamente di utilizzarlo. A tutti.

CATEGORIA: PAGAMENTI

BASTA COSERVARE LA CONTABILE DEL PAGAMENTO EFFETTUATO, CHE VIENE RILASCIATA DALLA BANCA O DA PAYPALL.

CATEGORIA: CAUSE

SIAMO PRONTI A DIFFIDE E RICORSI, SOPRATTUTTO ADESSO CHE INTRODURRANNO L’OBBLIGO VACCINALE.

CATEGORIA: INGRESSI STRUTTURE OSPEDALIERE ETC.

AL PAZIENTE DEGLI STUDI PROFESSIONALI MEDICI E ODONTOIATRICI NON PUÒ ESSER RICHIESTO ALCUNCHÈ, COME CHIARITO DALLA COMUNICAZIONE N. 199 DELLA FNOMCEO.

SÌ. FANNO ECCEZIONE SOLO I CASI DI OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ DOVUTA ALL’URGENZA, VALUTATI DAL PERSONALE SANITARIO.

CATEGORIA: SCUOLA

NULLA. VI È UN OBBLIGO DI LEGGE DERIVANTE DALL’ART. 9 ter .1, D.L. N. 52/2021, SECONDO IL QUALE CHIUNQUE ACCEDA ALLE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE È TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS.

CATEGORIA: LUOGHI DI LAVORO: CONTROLLI G.P./DICHIARAZIONI

CONTINUARE A LAVORARE – LA REGOLA INFATTI E’ CAMBIATA.

E’ ILLEGITTIMO E NON E’ NEANCHE PREVISTO DALLA LEGGE. SONO SPESSO I REGOLAMENTI DELL’ENTE ES UNIVERSITA’ CHE LO IMPONGONO. REAGITE E FORZA L’INGRESSO, SENZA VIOLENZA, OVVIAMENTE.

CATEGORIA: VACCINI

RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO PER DENUNCIARLO.

PREVIA DIFFIDA, PER OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO E O ABUSO DI POTERE

CATEGORIA: GREEN PASS

Le modalità sono tutte valide tranne mettersi da soli in sospensione. Se si viene sospesi non si può più usufruire di ferie, permessi etc. Però si può fare un altra occupazione. Inoltre il rapporto di lavoro rimane in essere.

I lavoratori non sono tenuti a comunicare il possesso del green pass ma ad esibirlo solo su richiesta del datore di lavoro.E’ chiaro ce se ci sono sistemi di rilevamento automatico digitale all’ ingresso del luogo do lavoro ,il controllo avverrà automaticamente.

La normativa non prevede sanzioni disciplinari in caso di mancato possesso di green pass .Nè è previsto il licenziamento disciplinare.

Se rientra in azienda gli può essere chiesto. Se resta in modalità lavoro agile non può essergli richiesto.

Nel caso di azienda con più di 15 dipendenti il controllo avviene all’ entrata nel posto di lavoro.

Nel caso di azienda con meno di 15 dipendenti il controllo può essere attuato a campione,sempre nel momento in cui il lavoratore entra in azienda.

Nell’ ambito sanitario e scolastico il controllo avviene automaticamente all’ entrata.

Può accordarsi con il suo datore di lavoro affinché lo stesso non richieda l’ esibizione del green pass.

Ciò non toglie che in caso di controllo sarete passibili entrambi di multa amministrativa.

Conviene adottare l’autocertificazione.

Il datore di lavoro non deve avere alcun registro.

Il datore di lavoro è soggetto a contestazione che può essere impugnata.

Contenere un pacco di autodichiarazioni senza data.

No. La questione è controversa. La legge parla di Lavoratori, quindi in teoria tutti sarebbero tenuti, ma non specifica anche i datori di lavoro, quindi nella incompletezza della legge ognuno può sostenere ciò che più gli fa comodo.

Dipende dal tipo di ricorso e da numero dei ricorrenti. Viene fatto un preventivo.

A breve ci sarà nel sito una sezione ad hoc per usufruire di assistenza legale a pagamento.

DIPENDE DAI CASI – IN GENERALE TAMPONE NEGATIVO CARTACEO E CERTIFICATO DI GUARIGIONE SONO AMMESSI – PUO’ CAPITARE CHE QUALCHE CONTROLLORE NON LO ACCETTI. IN QUESTO CASO ENTRATE COMUNQUE E SFIDATE IL MEDESIMO A CHIAMARE I CARABINIERI, NON CHIAMATELI VOI.

SI SI PUO’ MA SPESSO PUO’ CAPITARE CHE LA PALESTRA O QUANT’ALTRO SI RIFIUTINO.  IN LINEA DI PRINCIPIO SI PUO’ PROCEDERE AD UNA CAUSA DI RIPETIZIONE MA SPESSO NON NE VALE LA PENA PER I COSTI DI CAUSA. E’ PREFERIBILE MUNIRSI DI UN AVVOCATO CHE PER UNA ESIGUA SOMMA DIFFIDI LA CONTROPARTE.

E’ ILLEGITTIMA MA SPESSO ACCADE E IN QUEI CASI SI PUO’ CONTESTARE LA DISCRIMINAZIONE, INVOCARE LA DISAPPLICAZIONE O CHIAMARE LE FORZE DELL’ORDINE.

L’ESITO PERO’ E’ SEMPRE INCERTO IN QUANTO LA NORMA ILLEGITTIMA LO PREVEDE.

Non hai trovato la tua domanda? Compila il form sotto e risponderemo.

Se tra le domande che trovi sopra non hai trovato la tua domanda, scrivi compilando il form con la tua domanda. Appena ricevuta controlleremo la tua domanda e risponderemo via email e la inseriremo tra le domande e risposte. Le domande inviate che risultano essere tra quelle già pubblicate non riceveranno risposte, quindi ti chiediamo di essere attento nello scorrere tutte le domande.



    n.b. i campi contrassegnati con * sono obbligatori!