ASSOLTO Gaetano Rotondo: TRIONFA LA VERITÀ. A MILANO VINCE L’AMORE, LA PACE E LA GIUSTIZIA

Gaetano Rotondo, presidente del Comitato Liberi Pensatori, durante un evento pubblico

Milano, 16 giugno 2026 – Sentenza n. 6138/2026 – Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione Penale.

Assolto perché il fatto non sussiste.

Si è conclusa così, con una assoluzione piena, la vicenda giudiziaria di Gaetano Rotondo, presidente del Comitato Liberi Pensatori difeso dall’avv. Nino Filippo Moriggia.

Un uomo che non ha mai cercato lo scontro, ma l’incontro. Che non ha mai organizzato disordini, ma abbracci.

L’accusa era di aver violato il foglio di via obbligatorio n. 0151293 del 30 aprile 2021 emesso dal Questore di Milano, che gli vietava di fare ritorno nel Comune di Milano per un anno, perché ha organizzato un evento di abbracci, proprio quando gli assembramenti erano divieto assoluto. Secondo l’accusa, Rotondo sarebbe stato individuato dalla Digos il 23 aprile 2022 in Piazza Duca d’Aosta mentre prendeva parte a una manifestazione indetta dall’associazione “NO PAURA DAY”.

Ma cosa era davvero quella manifestazione?

Non era una protesta violenta. Non era un rave, non era un blocco. Era un evento di abbracci, organizzato sulla base di tre principi che oggi sembrano rivoluzionari: l’amore, la pace e la verità che salveranno l’umanità. In un momento storico di divisioni, paura e imposizioni, Rotondo ha scelto di rispondere con il gesto più umano che esista: un abbraccio. Gratuito, libero, disarmato.

Per questo era stato colpito da un provvedimento di allontanamento. Per aver portato amore dove si voleva paura.

La motivazione del Giudice: un provvedimento nullo

Il Tribunale di Milano ha fatto giustizia con una motivazione chiarissima e di grande importanza giuridica.

Il Giudice ha stabilito che il foglio di via era illegittimo e nullo fin dall’origine.

Perché? La legge – D.Lgs. 159/2011 art. 2 – prevede che il foglio di via debba contenere una duplice prescrizione obbligatoria:

1) l’ordine di rientro nel luogo di residenza del soggetto;
2) il divieto di fare ritorno nel comune da cui è stato allontanato.

La prima è il presupposto logico-giuridico della seconda. Se manca una, salta tutto.

Ebbene, nel provvedimento del Questore di Milano mancava proprio l’indicazione specifica del luogo di rimpatrio. Si leggeva una formula generica: “che ROTONDO sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio al comune di sua abituale dimora”, invece di scrivere con precisione “che ROTONDO sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio nel comune di Cinisello Balsamo”.

Scrive il Giudice Vincenti: così configurato, il provvedimento non è un ordine di trasferimento da un luogo a un altro, ma “un vero e proprio bando dalla città di Milano”.

Una distinzione fondamentale, già chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 1964: “…senza la indicazione di una destinazione, il foglio di via avrebbe l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un comune ad un altro”.

Lo stesso principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 33108 del 19 marzo 2019: le due prescrizioni sono condizioni imprescindibili e inscindibili. La mancanza di una determina l’illegittimità del provvedimento, che il giudice penale deve disapplicare.

Per questo il Tribunale ha dichiarato:

PQM, visti gli artt. 438 e segg. – 530 c.p.p., ASSOLVE ROTONDO Gaetano Costantino Antonio dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

La Procura aveva chiesto 20 giorni di arresto. La difesa aveva chiesto l’assoluzione per insussistenza del fatto previa disapplicazione del provvedimento. Il Tribunale ha accolto in pieno la tesi difensiva.

Non è solo un’assoluzione. È il riconoscimento che non si può bandire un cittadino che porta un messaggio di pace. È la vittoria di chi crede che l’amore, la pace e la verità siano ancora le uniche armi che salveranno l’umanità.

Gaetano Rotondo
Presidente
Comitato Liberi Pensatori

23 settembre 2026